domenica 17 giugno 2012

Catanzaro: eBay condannata a riammettere venditore sospeso

<p>Domenica 17 Giugno 2012
Una sentenza che stabilisce principi che possono essere richiamati da quasi tutti i venditori professionali cervelloticamente cacciati da eBay. I Giudici di Catanzaro hanno deciso che deve riammettere un venditore illegittimamente sospeso.</p>

<p>Tribunale Catanzaro, sez. I civile, ordinanza 30.04.2012
L’accordo negoziale concluso per svolgere attività di commercializzazione su un portale e-commerce assume la natura giuridica di un contratto concluso tra due professionisti, secondo lo schema del contratto per adesione, la cui disciplina trova il suo riferimento nellart. 1341 del codice civile.
Poiché il contratto per adesione viene concluso mediante un sistema telematico però ciò implica una triplice serie di questioni da risolvere relative al perfezionamento del contratto, alla conoscibilità delle condizioni generali di contratto e al requisito formale dell’approvazione specifica delle clausole vessatorie: nei contratti telematici a forma libera il contratto, in sintesi, si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale. Riguardo, inoltre, la conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici, tale condizione è soddisfatta anche quando le condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purché venga dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link).
Tribunale di Catanzaro</p>

<p>Sezione I Civile
Ordinanza 18 – 30 aprile 2012
(Presidente Anna Maria Raschellà)</p>

<p>Fatto e diritto
Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C., svolgente attività di commercializzazione tramite internet di prodotti di elettronica, informatica, modellismo, subacquea ed altro, con ricorso depositato il 25.05.2011, esponeva che il gestore della piattaforma virtuale di eBay, aveva illegittimamente sospeso laccount professionale clotec_com utilizzato per la pubblicità e la vendita dei suoi prodotti agli utenti della rete eBay.
In particolare, evidenziava che il gestore eBay aveva attuato una serie di ingiustificate restrizioni sino a giungere, nel gennaio del 2011, alla sospensione a tempo indeterminato dellaccount clotec_com; che tale grave limitazione, equivalente negli effetti ad una risoluzione del contratto, avveniva senza previo avviso e in assenza di un inadempimento grave della ricorrente, la quale, anzi, nel corso delle sue transazioni sulla piattaforma eBay, aveva conseguito un elevato grado di soddisfazione degli acquirenti, rivelandosi quindi un venditore serio ed affidabile.
Chiedeva, pertanto, che il giudice designato, con provvedimento di urgenza, ai sensi dellart. 700 c.p.c. ordinasse a eBay Europe s.a.r.l., eBay international AG, eBay Italia s.r.l. di riattivare l’account clotec_com, con vittoria di spese del giudizio.
Alle richieste della ricorrente le resistenti replicavano che unica legittimata passiva nel giudizio era eBay Europe s.a.r.l., essendo le altre due estranee al rapporto contrattuale; che la sospensione dellaccount clotec_com era avvenuta legittimamente in ragione delle gravi e reiterate violazioni di Clotec ad una pluralità di regole previste nel regolamento contrattuale, relative, precisamente, al gradimento degli utenti, alla performance del venditore, alla offerta di oggetti vietati, ai metodi di pagamento, allutilizzo di link non consentiti e al divieto di inserzioni di siti web personali o aziendali; che i pregiudizi lamentati configuravano mero danno economico non tutelabile con il ricorso durgenza.
Il giudice con ordinanza depositata il 23.08.2011 rigettava il ricorso osservando che, seppure la clausola intitolata Abuso di eBay contenuta nellAccordo per gli utenti (documento disciplinante le condizioni generali di contratto), invocata da eBay come titolo giustificativo del potere di risolvere il contratto, dovesse ritenersi nulla ex art. 1341 ce, per assenza di specifica sottoscrizione da parte di Clotec, configurandosi come clausola vessatoria attributiva al provider del potere di recedere ad nutum dal contratto, tuttavia la sospensione dellaccount clotec_com aveva costituito legittimo rifiuto del provider di eseguire la propria prestazione, ai sensi dellart. 1460 ce, a fronte di un grave inadempimento della controparte alle regole sullinadempimento del venditore, presenti sul portale www.ebay.it e vincolanti tra le parti in quanto conoscibili con lordinaria diligenza.
Avverso la predetta ordinanza proponeva reclamo Clotec , reiterando le argomentazioni svolte nei precedenti atti difensivi e deducendo in particolare che il Giudice aveva omesso ogni valutazione sulla gravità dellinadempimento, basandosi solo sulle non dimostrate affermazioni di controparte e che, non avendo controparte mai proposto leccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, il Giudice, nel rilevarla dufficio, era an</p>

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